Se, in qualità di cittadini dell'UE, avete lavorato per l'ultima volta in Germania con l'assicurazione obbligatoria e perdete il lavoro, potreste avere diritto all'indennità di disoccupazione. L’indennità di disoccupazione ha lo scopo di fornire la sicurezza sociale ai lavoratori che perdono il lavoro.
1. In generale
In linea di principio vale: se diventate disoccupati, dovete rivolgervi all’agenzia per il lavoro del Paese dove avete lavorato per ultimo.
Attenzione: se lavorate in un altro Paese rispetto a quello dove vivete (per es. come lavoratori frontalieri), ci sono delle norme specifiche.
Il vostro diritto all'indennità di disoccupazione è soggetto alle stesse condizioni previste per i cittadini del Paese in cui avete lavorato l'ultima volta. I periodi di lavoro e di assicurazione completati in altri Paesi saranno presi in considerazione nell'elaborazione della vostra richiesta.
Chi ha lavorato per l'ultima volta in Germania e diventa disoccupato non viene lasciato solo ma, a determinate condizioni, riceve sostegno dallo Stato. Non riceverete solamente un sostegno finanziario. Avrete anche la possibilità di utilizzare i servizi dell’Agenzia federale per il Lavoro. Le agenzie per il lavoro ed i centri per l’impiego hanno a disposizione un'ampia gamma di strumenti di finanziamento (per es. formazioni e perfezionamenti professionali), che sono ancorati nei Codici di sicurezza sociale II e III.
2. Indennità di disoccupazione
Se l’ultima volta avete lavorato in Germania, a determinate condizioni avete diritto all’indennità di disoccupazione. Un presupposto è che durante un determinato periodo avete lavorato. Solitamente negli ultimi 30 mesi dovete aver lavorato almeno 12 mesi ed essere soggetti ai contributi previdenziali. Se siete stati occupati prevalentemente per rapporti di lavoro brevi, i quali già dall’inizio erano limitati a non più di 14 settimane, possono essere sufficienti anche 6 mesi di lavoro.
Suggerimento: possono essere presi in considerazione anche i periodi di lavoro in altri paesi dell'UE. Questi possono essere documentati tramite il modulo PD U1. Informazioni a tal riguardo sono disponibili sulla scheda informativa per indennità di disoccupazione ed occupazione all’estero dell’Agenzia federale per il Lavoro.
Se siete diventati disoccupati o se vi è stato notificato che prossimamente perderete il vostro posto di lavoro o di formazione, siete obbligati a registrarvi all’Agenzia per il Lavoro competente come persona in cerca di lavoro.
Attenzione: avete l’obbligo di registrarvi personalmente come persona in cerca di lavoro al massimo entro 3 mesi da quando avete finito di lavorare presso l’Agenzia per il Lavoro competente. Se la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro vi verrà fornita con meno di 3 mesi in anticipo, siete obbligati a registrarvi personalmente entro 3 giorni presso l’Agenzia per il Lavoro competente. Per rispettare questa scadenza, potete però anche registrarvi telefonicamente (numero di telefono verde: 0800 4 5555 000) oppure online come persona in cerca di lavoro. L’appuntamento personale può avvenire in un secondo momento. In caso di mancato rispetto della scadenza, si rischia un periodo di blocco durante il quale non si riceve alcuna prestazione ai sensi del SGB III (indennità di disoccupazione I).
Ulteriori informazioni sull’indennità di disoccupazione sono disponibili sulla scheda informativa per disoccupati dell’Agenzia federale per il Lavoro.
Avete la possibilità di portare la vostra indennità di disoccupazione da 3 fino a 6 mesi in un altro Paese dell’UE per trovare nel frattempo lì un lavoro. Questo significa che potete portare la vostra indennità di disoccupazione di un altro Paese dell’UE per trovare lavoro in Germania. E viceversa potete portare la vostra indennità di disoccupazione tedesca in un altro Paese dell’UE. Ulteriori informazioni a tal riguardo sono disponibili sulla scheda informativa per indennità di disoccupazione ed occupazione all’estero dell’Agenzia federale per il Lavoro.
Attenzione: se desiderate portare i vostri servizi di disoccupazione in un altro Paese, dovete prima rivolgervi alla vostra Agenzia per il lavoro e soddisfare determinate condizioni. In caso contrario potete perdere i vostri diritti ai servizi.
3. Assistenza di base
L’assistenza di base vi fornisce i mezzi finanziari minimi necessari per vivere.
Le persone che sono in grado di lavorare che sono alla ricerca di un lavoro e che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione o hanno un reddito troppo basso o ricevono l'indennità di disoccupazione II ai sensi del Codice di sicurezza sociale (SGB II), il cosiddetto "Hartz IV".
Le persone che non sono in grado di lavorare, per esempio a causa di malattia o dell'età pensionabile, e quindi non possono lavorare, ricevono un sostegno ai sensi del dodicesimo Codice di sicurezza sociale (SGB XII).
Attenzione: I cittadini dell’UE che vogliono usufruire di queste prestazioni sociali sono sottoposti a regolamenti speciali.
Si possono ricevere prestazioni ai sensi del dodicesimo Codice di sicurezza sociale (SGB II) se
• si lavora in Germania , ma non si guadagna a sufficienza per coprire il proprio sostentamento oppure
• se si ha lavorato per più di 1 anno e si è diventati disoccupati involontariamente. Se si ha lavorato per meno di 1 anno, le prestazioni sono limitate a 6 mesi.
Persone single e genitori single ricevono attualmente 449 Euro al mese. Inoltre hanno diritto anche ai costi per la locazione e per il riscaldamento.
Se soggiornate esclusivamente per cercare lavoro in Germania e non avete lavorato qui per un periodo sufficientemente lungo, riceverete le prestazioni secondo le norme SGB II (assistenza di base) e SGB XII (assegno sociale) solo dopo un soggiorno legale di 5 anni in Germania.
Se non avete diritto all'assegno sociale, ma avete bisogno di aiuto, potete ricevere le prestazioni secondo il SGB XII per l'alimentazione, l'igiene personale e la salute, nonché per l'alloggio e i pasti fino alla vostra partenza o per massimo di 1 mese entro due anni. (prestazioni ponte). Queste prestazioni possono essere concesse in casi singoli per difficoltà particolari (per es. impossibilità di viaggiare) per oltre 1 mese.
Attenzione: non è necessario avere la volontà di lasciare il Paese per ricevere le prestazioni ponte! Quindi tale volontà di lasciare il Paese non deve essere documentata.
Informazioni dettagliate sono disponibili nella scheda informativa indennità di disoccupazione II/reddito di inclusione – assistenza di base per persone in cerca di lavoro SGB II dell’Agenzia federale per il Lavoro. Consigliamo anche di utilizzare il catalogo di domande e risposte del Ministero federale del Lavoro e degli Affari Sociali.
Suggerimento: se avete diritto alle prestazioni sociali in Germania, ciò vale anche per i vostri familiari che vivono in Germania.